Le spese per vitto e alloggio dei professionisti sono trattate nell’art. 54 comma 5 del DPR 917/1986.
In particolare l’articolo in parola è stato oggetto di modifica in sede di approvazione del decreto semplificazione di fine anno. Il 5° comma dell’art. 54 del DPR 917/1986 è stato modificato dall’art. 7-quater, D.L. 22/10/2016 n. 196, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 dell’1/12/2016. Le nuove disposizioni si applicano per il periodo in corso al 31 dicembre 2017.
Il comma 5 dell’art. 54 ora prevede: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
Il nuovo articolo ha infatti sostituito il secondo periodo dell'art. 54 comma 5 del TUIR là dove prevede che le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nonché le spese per prestazioni di viaggio e trasporto non costituiscono compensi in natura per il professionista se sostenute direttamente dal committente. Tali spese non dovranno quindi essere esposte in fattura dal professionista, in quanto non da lui direttamente sostenute.
Tali novità pertanto, si applicano solo alle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente per cui sono escluse le prestazioni anticipate dal professionista e poi riaddebitate in fattura per essere rimborsate.
Per il committente la deducibilità dei costi sostenuti per il servizio alberghiero e/o di somministrazione non è più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipende dalle regole ordinariamente applicali alle categorie reddituali (reddito d’impresa o reddito professionale).
È rimasto inalterato il primo periodo dell’art. 54, comma 5 per quanto riguarda le percentuali di deducibilità per il professionista delle spese per albergo, pranzi e cene che sono limitate al 75% entro un limite massimo di spesa pari al 2% dell'ammontare massimo dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.