Il Giudice, in sede di sentenza di separazione legale (consensuale e giudiziale), scioglimento e annullamento di matrimonio, può stabilire il riconoscimento di un contributo economico al coniuge e/o ai figli.
Fiscalmente sono due fattispecie diverse:
- l’assegno periodico corrisposto al coniuge è deducibile dal coniuge che lo paga (nel Modello 730 o nel Modello Unico) ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986). Sostanzialmente l’importo periodico corrisposto può essere portato in deduzione dal proprio reddito da coniuge che lo corrisponde e sull’importo netto vengono calcolate le imposte sui redditi e le addizionali locali. Il coniuge che lo riceve dovrà indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, lettera i Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986);
- l’assegno di mantenimento corrisposto per i figli non è deducibile dal reddito in quanto per il genitore che lo paga permangono le detrazioni per i figli a carico.
Condizioni per la deducibilità dell’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge
Affinché l’importo corrisposto al coniuge possa essere portato in deduzione devono essere rispettate alcune condizioni:
- esistenza della sentenza di separazione, scioglimento, annullamento di matrimonio o provvedimento degli effetti civili di matrimonio (divorzio);
- disposizione del Giudice al pagamento di un assegno periodico (le cifre eventualmente corrisposte una-tantum o volontariamente non sono deducibili dal reddito: è necessaria la periodicità – secondo quanto previsto dalla Risoluzione n. 153 - 11/6/2009 tali somme sono ascrivibili a transazione di pregresse posizioni patrimoniali fra i coniugi). Affinché gli importi corrisposti per adeguamento ISTAT siano deducibili è necessario che le stesse siano state previste dalla sentenza emessa dal Giudice, diversamente in quanto somme corrisposte volontariamente non saranno deducibili (Risoluzione n° 448/E 19/11/2008). Sono deducibili le somme corrisposte, eventualmente anche in unica soluzione a titolo di arretrato, sempre che le stesse siano state incluse nella sentenza. Tutte le somme corrisposte a seguito di accordo privato fra i coniugi (come ad esempio la corresponsione di un importo periodico per il pagamento di rate di mutuo/finanziamento per un bene precedentemente in comune ed assegnato ad uno dei due coniugi non sono deducibili: tali somme devono eventualmente essere incluse nell’assegno di mantenimento;
- effettivo pagamento degli importi: vige il principio di cassa. L’assegno corrisposto è deducibile nell’anno di effettivo pagamento o concorre alla formazione del reddito del coniuge che lo riceve nell’anno di effettivo incasso. Il criterio di cassa è quindi applicabile anche nel caso di pagamento in ritardo dell’assegno periodico). Per la prova del pagamento sono ammessi tutti i mezzi leciti (assegno, bonifico). Sono valide anche in tale circostanze le norme antiriciclaggio e i limiti per i pagamenti in contanti.